Sez. 1, Sentenza n. 22730 del 23/09/2015 Ud. (dep. 30/05/2016) Rv. 267218 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA | Trasferimento di armi - Obbligo di denuncia - Reato contravvenzionale di cui all'art. 221 R.D. n. 773 del 1931 - Sussistenza - Modifiche normative di cui al D.Lgs. n. 204 del 2010 - Configurabilità della fattispecie delittuosa prevista dagli artt. 2 e 7 l. n. 895 del 1967 piuttosto che di quella contravvenzionale - Esclusione.
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA
In tema di reati concernenti le armi, anche dopo le modifiche introdotte all'art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, l'omessa comunicazione del trasferimento di un'arma già denunciata all'autorità di pubblica sicurezza da una località all'altra del territorio dello Stato integra il reato contravvenzionale di cui agli artt. 58 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e 221 T.U.L.P.S. e non l'ipotesi delittuosa prevista dagli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 PENDENTE, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)