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Sez. 1, Sentenza n. 5841 del 17/01/2011 Cc. (dep. 16/02/2011) Rv. 249393 - 01

ARMI - IN GENERE | Trasferimento ad altro luogo di detenzione - Omessa denuncia - Confisca - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2011-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249393-01

ARMI - IN GENERE

La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta, consistente nella omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S. in costanza del trasferimento delle stesse, all'interno dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 58, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)