Sez. L, Sentenza n. 15347 del 09/08/2004 (Rv. 575306 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni per l'invalidità civile a carico dello Stato - Nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1998 - Controversie intese ad ottenere il riconoscimento dei relativi benefici economici - Legittimazione passiva esclusiva dell'INPS - Fondamento - Legittimazione esclusiva o concorrente delle Regioni - Esclusione - Fondamento - Accertamento dello stato invalidante - Natura incidentale - Conseguenze - Prestazioni aggiuntive a carico delle Regioni - Legittimazione esclusiva delle stesse.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la legittimazione passiva, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dei benefici economici compete in via esclusiva all'INPS, in quanto ente deputato a pagare la prestazione, come si desume sia dal primo comma della norma, che trasferisce la funzione di erogazione ad un apposito fondo costituito presso detto ente, sia dal terzo comma, che, con espressa norma processuale, prevede quella legittimazione, attribuendola invece alle Regioni soltanto quando si tratti di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 130, le Regioni possono introdurre facendovi fronte con risorse proprie. Deve, inoltre, escludersi che alle Regioni, per i benefici a carico del fondo costituito presso l'INPS competa una legittimazione passiva concorrente in ragione dell'attribuzione ad esse delle funzioni relative all'espletamento del procedimento amministrativo inerente l'accertamento dello stato invalidante, dovendosi considerare, altresì, che tale accertamento, nel giudizio inteso ad ottenere i benefici economici, avviene "incidenter tantum", di modo che spiega effetti limitati all'ambito del procedimento instaurato contro l'INPS e non si estende a successivi giudizi aventi ad oggetto "petita" diversi dalle prestazioni assistenziali statali e che pure abbiano come presupposto logico l'esistenza di uno stato invalidante (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimazione del Ministero dell'Economia e, preso atto che risultava passata in giudicato la statuizione della sentenza di primo grado negante la legittimazione dell'INPS, ha deciso nel merito rigettando la domanda del preteso invalido, rilevando, altresì, che non era comunque applicabile, perché non riguardante i giudizi in corso, la disposizione dell'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, che ha attribuito la qualifica di litisconsorte necessario al suddetto Ministero nei giudizi concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, sia pure a fini di mera partecipazione al giudizio per effetto di denunzia di lite, con funzioni di controllo delle condizioni sanitarie dell'invocato trattamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)