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Sez. L, Sentenza n. 6565 del 02/04/2004 (Rv. 571805 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 - Legittimazione passiva dell'INPS in via esclusiva - Sussistenza - Accertamento dello stato invalidante in via incidentale nei confronti di quest'ultimo - Necessità - Azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile - Inammissibilità - Fattispecie relativa a controversia non soggetta "ratione temporis" alla disciplina di cui all'art. 42 d.l. n. 269 del 2003.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571805-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, il soggetto legittimato passivamente è l'INPS, nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge a soddisfare la specifica pretesa fatta valere dall'interessato. (Fattispecie relativa a controversia non soggetta, "ratione temporis", alla disciplina di cui all'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, che ha previsto il litisconsorzio necessario del Ministero dell'economia e delle finanze nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)