Sez. L, Sentenza n. 9681 del 17/06/2003 (Rv. 564348 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni per la invalidità civile - Nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1998 - Accentramento delle operazioni di erogazione di pensioni, assegni e indennità per l'invalidità presso le Regioni o l'Inps - Procedimenti giudiziari di accertamento del diritto alla prestazione assistenziale o di condanna - Legittimazione passiva - Delle sole Regioni o dell'Inps - Sussistenza - Azione di mero accertamento delle condizioni sanitarie - Inammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di prestazioni per l'invalidità civile, ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, che ha accentrato presso le Regioni e l'Inps l'erogazione di pensioni, assegni e indennità, soltanto i suddetti enti, chiamati a rispondere del debito, e cioè le Regioni, per le provvidenze dalle stesse concesse, ovvero l'Inps, negli altri casi, devono essere convenuti in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di accertamento del diritto alla prestazione per la invalidità o di condanna, essendo per contro inammissibile l'azione di mero accertamento delle condizioni sanitarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)