diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13383 del 17/05/2019 (Rv. 653868 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Rappresentante indiretto dell'importatore – Responsabilità – Contenuto - Rapporti interni - Obblighi di vigilanza - Diligenza qualificata - Buona fede - Limiti.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653868-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, la responsabilità del rappresentante indiretto dell'importatore, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente senza determinare, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione, implica per il rappresentante l'obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell'attività esercitata, sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede l'inconsapevolezza dell'irregolare introduzione della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)