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Sez. L, Sentenza n. 17013 del 26/07/2006 (Rv. 591993 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Retribuzione in natura - Imputabilità del corrispondente in denaro nella retribuzione globale ai fini del calcolo del TFR - Necessità - Fattispecie relativa ad attribuzione ad un dipendente di un alloggio preso in locazione dall'azienda.
Stato
decisa il 2006-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591993-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

In tema di base di calcolo per il TFR, ai fini della individuazione della retribuzione annua utile deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., di tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e quindi anche del controvalore in denaro delle prestazioni in natura erogate. A tal fine pertanto mentre è inconferente la circostanza che l'alloggio non sia di proprietà del datore di lavoro, ma da questi condotto in locazione, ciò che rileva è l'attribuzione al dipendente in connessione con il rapporto di lavoro e la posizione lavorativa del medesimo dipendente. (Nella specie, ai fini della determinazione dell'importo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva preso in considerazione il valore in danaro della prestazione in natura, escludendo che fosse utilizzabile il valore convenzionale alloggio stabilito dalla regione Puglia, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)