Sez. L, Sentenza n. 23687 del 19/11/2015 (Rv. 637804 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Iscrizione ad INARCASSA - Contestuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria - Preclusione - Contributi versati - Inefficacia - Criterio dell'attività prevalente - Irrilevanza.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1046 del 1971, è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo di doppia contribuzione e senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell'attività svolta.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)