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Sez. 3, Sentenza n. 3600 del 16/06/1984 (Rv. 435593 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DISCIPLINA EX ART. 3 D.L.L. N. 157 DEL 1945, IN MATERIA DI PROROGA DEI CONTRATTI DI SUBAFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435593-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DISCIPLINA EX ART. 3 D.L.L. N. 157 DEL 1945, IN MATERIA DI PROROGA DEI CONTRATTI DI SUBAFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'applicabilità dell'art. 3 del d.d.l. n. 157 del 1945, che ha prorogato i contratti di subaffitto a coltivatore diretto, sostituendo lo stesso all'affittuario, stante la sua transitorietà ed eccezionalità - derivante dalla necessità di ovviare alle conseguenze derivanti dal d.l.l. n. 156 del 1945 che sanciva, per la prima volta, il divieto di subaffitto e lo scioglimento di diritto del relativo contratto di affitto - resta limitata ai contratti prorogati dallo stesso d.l.l. n. 157 che avevano scadenza nella annata agraria 1944/45 e non opera nei confronti dei subaffitti che siano stati pattuiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi del 1945 e che, pertanto, restano colpiti dal divieto e dalla conseguente nullità. (Conf 906/84, mass n 433101).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 2, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)