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Sez. 3, Sentenza n. 906 del 06/02/1984 (Rv. 433101 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA LEGALE PREVISTA DALL'ART. 3 D. LGS. LGT. N. 157 DEL 1945 IN FAVORE DEL SUBAFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433101-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA LEGALE PREVISTA DALL'ART. 3 D. LGS. LGT. N. 157 DEL 1945 IN FAVORE DEL SUBAFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La proroga legale prevista dall'art. 3 del d. lgs. Lgt. 5 aprile 1945 n. 157 in favore del subaffittuario coltivatore diretto (con sostituzione "all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto") riguarda solo i contratti aventi scadenza nell'annata agraria 1944-45 e, pertanto, non è invocabile per i contratti di subaffitto successivi, viziati, ai sensi degli artt. 1 del d.lgs.Lgt. 5 aprile 1945 n. 156 e 21 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, da nullità assoluta, la cui declaratoria comporta che l'ulteriore permanenza nel fondo del subaffittuario debba considerarsi occupazione abusiva e possesso di mala fede. (V 4884/83, mass n 429772; (V 770/65, mass n 311473).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 3, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)