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Sez. 3, Sentenza n. 3114 del 23/05/1985 (Rv. 440815 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SUBAFFITTO - NULLITÀ EX ART. 1 DEL D.L.L. N. 156 DEL 1945 - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440815-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SUBAFFITTO - NULLITÀ EX ART. 1 DEL D.L.L. N. 156 DEL 1945 - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di Cassazione in tema di Azione di nullità di un contratto di subaffitto ai sensi dell'art. 1 del DL. Lgt. 5 aprile 1945 n. 156, non trova applicazione l'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203 in base al quale la violazione del divieto di subaffitto, al fine della dichiarazione di nullità di tale contratto, può essere fatta valere soltanto dal locatore entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, in quanto tale disposizione, che ha carattere innovativo, per il primo comma dell'art. 53 della stessa legge, è inapplicabile ai rapporti definiti con sentenza esecutiva. (V 3600/84, mass n 435593; (V 904/84, mass n 433101; (V 4884/83, mass n 429772; (V 3797/83, mass n 428708; (V 3687/82, mass n 421660).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)