Sez. 1, Sentenza n. 28848 del 11/06/2009 Ud. (dep. 15/07/2009) Rv. 244295 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Accertamenti dattiloscopici - Raffronto tra impronte prelevate e quelle in possesso della polizia giudiziaria - Natura di accertamento tecnico non ripetibile - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)