Sez. 5, Sentenza n. 23319 del 17/03/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 228864 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Accertamenti dattiloscopici - Raffronto tra impronte prelevate e quelle in possesso della polizia giudiziaria - Natura di accertamento tecnico non ripetibile - Esclusione - Presenza del difensore - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche, risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., il cui svolgimento non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)