Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 09/02/2010 Ud. (dep. 04/05/2010) Rv. 246872 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle in possesso della polizia giudiziaria - Natura - Accertamento tecnico non ripetibile - Esclusione - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
La comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., sicché il suo svolgimento non postula il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen.. Ne consegue che, qualora colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)