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Sez. 5, Sentenza n. 11626 del 28/07/2003 (Rv. 565469 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione speciale dei termini nelle Regioni Marche e Umbria ex D.L. n. 364 del 1997 - In conseguenza del sisma del 1997 - Ambito soggettivo di applicazione - Soggetti residenti o aventi sede nelle zone interessate dal terremoto - Ministero delle finanze ricorrente in cassazione avverso sentenza di una commissione tributaria - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565469-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La speciale sospensione dei termini processuali dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, disposta dall'art. 1 del d.l. 27 ottobre 1997, n.346, convertito in legge 17 dicembre 1997, n.434, in conseguenza del sisma del 1997, trova applicazione solo nei confronti dei soggetti danneggiati, residenti o aventi sede nelle zone toccate da quegli eventi, cioè nel territorio delle Regioni Umbria e Marche, essendo diretta a sovvenire quanti, nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere loro difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, anche in considerazione della specialità della disciplina, non suscettibile di interpretazione estensiva, essa non può operare a favore di un'amministrazione centrale dello Stato, avente sede in Roma e domicilio legale nella medesima città presso l'Avvocatura generale dello Stato (fattispecie relativa alla tempestività del ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria di Ancona proposto dal Ministero delle finanze, unico soggetto legittimato a esperire ricorso di legittimità in tali giudizi).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)