Sez. L, Sentenza n. 2434 del 17/03/1999 (Rv. 524226 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Computo degli interessi - Crediti maturati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 - Decorrenza - Dalla data di scadenza dei singoli crediti - Base di calcolo - Importi via via rivalutati in base agli indici ISTAT.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
In materia di calcolo degli interessi sui crediti di lavoro, anche a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.156 del 1991 e nn. 85 e 207 del 1994), vige il principio secondo cui - con riferimento ai crediti maturati nel periodo precedente a quello nel quale opera la nuova regola dettata dall'art.22, comma trentaseiesimo, della legge n.724 del 1994 - gli interessi legali devono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti con riguardo non già all'importo della somma originaria (insensibile all'incremento progressivo determinato dalla rivalutazione monetaria) né su quella risultante dalla definitiva rivalutazione, ma alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo. Solo in tal modo, infatti, si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)