Sez. U, Sentenza n. 1322 del 13/02/1997 (Rv. 502387 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Crediti previdenziali - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Momento iniziale - Individuazione - Domanda specifica concernente i suddetti accessori - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
Il diritto, previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. - norma che si pone in rapporto di specialità con l'art. 1224 cod. civ., di guisa che l'applicabilità del primo esclude il ricorso al secondo -, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale - che estende la sua efficacia anche relativamente ai giudizi pendenti ed inerenti a rapporti sorti in precedenza, anche se già esauriti -, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento, e, quindi, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato. Per l'applicazione ai suddetti crediti della norma sopra citata non è necessaria una espressa domanda, con la conseguenza che, ove siffatta domanda sia formulata in grado di appello, essa non costituisce domanda nuova, essendo il giudice tenuto a pronunciare sull'intero credito del pensionato e, quindi, a provvedere alla rivalutazione anche d'ufficio, sempre che non si sia formato sul punto il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)