Sez. U, Sentenza n. 8481 del 30/07/1993 (Rv. 483368 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Crediti previdenziali derivanti da pronuncia della Corte Costituzionale - Interessi sulle relative prestazioni - Decorrenza - Anteriorità della data della mora "ex re" alla sentenza costituzionale - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Con riguardo a situazioni non soggette, "ratione temporis", al disposto dell'art. 16, comma sesto della legge n. 412 del 1991, gli interessi su prestazioni per crediti previdenziali derivanti da pronuncia di accoglimento della Corte Costituzionale (nella specie, la sentenza n. 1060 del 1988, sulla riliquidazione dell'indennità premio di servizio) decorrono dalla data della mora "ex re" - che coincide col provvedimento tempestivo di reiezione da parte dell'ente previdenziale oppure con l'inutile scadenza del termine fissato per la sua emissione -, ancorché quella data preceda la pubblicazione della detta pronuncia, atteso che, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della stessa Corte Costituzionale - dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. -, anche i crediti previdenziali risultano sottratti al principio nominalistico, talché, in applicazione di un meccanismo di adeguamento modellato su quello stabilito dall'art. 429, terzo comma stesso codice per i crediti di lavoro, la loro rivalutazione e gli interessi da computarsi sulla somma rivalutata costituiscono componenti essenziali della prestazione e spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'adempimento, indipendentemente dalla colpa dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)