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Sez. L, Sentenza n. 6935 del 01/08/1996 (Rv. 498910 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Disciplina anteriore alla legge n. 183 del 1993 - Deposito di copia fotoriprodotta dall'atto di appello trasmesso a distanza dal procuratore della parte ad altro procuratore - Validità della procura al difensore apposta a margine dell'atto - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498910-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Nell'ipotesi di appello proposto (prima dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1993 n.183) con il deposito in cancelleria, in luogo dell'originale del ricorso ex art. 434 cod.proc.civ., di copia fotoriprodotta dell'atto, trasmesso a distanza dal procuratore della parte ad altro procuratore, si deve escludere la validità della procura al difensore apposta a margine dell'atto, priva di sottoscrizione autografa (non potendo considerarsi tale la mera riproduzione nella fotocopia); prima dell'entrata in vigore dell'articolo unico della citata legge n.183 del 1993 non può infatti trovare applicazione la disposizione ivi contenuta, secondo cui si considera conforme all'originale, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)