Sez. 2, Sentenza n. 11955 del 28/06/2004 (Rv. 573948 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Copia teletrasmessa e fotoriprodotta dell'atto - Requisiti - Art. 1 Legge n. 183 del 1993 - Ricezione da parte del mero avvocato o procuratore domiciliatario - Produzione in giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
È inammissibile l'atto (nel caso, memoria) trasmesso a distanza a mezzo mezzo telefax dall'avvocato difensore ad altro avvocato domiciliatario, non potendo nel caso considerarsi la copia fotoriprodotta da quest'ultimo ricevuta e depositata in giudizio essere conforme all'originale, stante il difetto del requisito, richiesto dall'art. 1, comma primo lett. a), Legge n. 183 del 1993 (recante "Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali"), della ricezione dell'atto da parte di avvocato cui (pure) sia stata conferita procura ex art. 83 cod. proc. civ. [Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad ipotesi in cui sulla copia teletrasmessa risultava, da un "collaboratore" dello studio ricevente e presso il quale il difensore aveva eletto domiciliazione, apposta un'annotazione ove si dichiarava essere <<la firma del difensore... conforme all'originale>>; a tale stregua pertanto altresì difettando, come osservato dalla S.C., l'ulteriore requisito di cui alla lettera c) del citato art. 1 Legge n.183 del 1993, <<giacché la conformità all'originale è attestata da un collaboratore di studio - tra l'altro di avvocato diverso dal domiciliatario - e non dal ricevente>>].
Riferimenti normativi: Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)