Sez. L, Sentenza n. 7521 del 29/03/2010 (Rv. 612845 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Copia teletrasmessa e fotoriprodotta dell'atto - Art. 1 della legge n. 183 del 1993 - Presunzione assoluta di conformità - Configurabilità - Condizioni - Equiparazione dell'attestazione di conformità dell'avvocato a quella del pubblico ufficiale - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
In tema di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, l'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, prevedendo che la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto si considera conforme all'originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, ha introdotto una presunzione assoluta di conformità della copia trasmessa all'originale, equiparando - limitatamente all'oggetto (atti o provvedimenti processuali) ed alle finalità della norma - l'attestazione dell'avvocato a quella del pubblico ufficiale competente. Tale disposizione ha, pertanto, ampliato, limitatamente all'ambito processuale, la prima delle due ipotesi alternative di conformità della copia disciplinate dall'art. 2719 cod. civ., lasciando immutata la previsione di cui all'ultima parte della norma, con la conseguenza che nel caso in cui la copia non possa ritenersi conforme all'originale per difetto dei requisiti di legge, l'efficacia della copia deve essere comunque verificata, valutando se vi sia stato l'espresso disconoscimento della conformità all'originale.
Riferimenti normativi: Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)