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Sez. 3, Sentenza n. 3824 del 25/11/1974 (Rv. 372362 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - ECCEPIBILITA DALLA CONTROPARTE O RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372362-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - ECCEPIBILITA DALLA CONTROPARTE O RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

La perdita della capacita processuale, per effetto della dichiarazione di fallimento, non e assoluta, ma relativa alla massa dei creditori la quale, mentre si avvantaggia del risultato positivo dell'Azione che viene acquisito di diritto al fallimento come trasformazione economica di un diritto che gia vi apparteneva in forza del sistema fallimentare, non viene d'altro canto, danneggiata dall'iniziativa del fallito negli eventuali effetti depauperatori, che e res inter alios acta. Pertanto, qualora il fallito agisca in giudizio per tutelare un diritto di pertinenza del fallimento ed il curatore rimanga inerte, ne la controparte e legittimata a proporre l'eccezione di difetto di capacita, ne il giudice puo rilevare tale difetto d'ufficio. (V 956'74, mass n 368873; 562'74, mass n 368336).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)