Sez. 3, Sentenza n. 4154 del 11/04/1995 (Rv. 491744 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pagamento oneri condominiali - Obbligo del conduttore - Adempimento - Termine ex art. 9 legge n. 392 del 1978 - Diritto del conduttore nello stesso termine di chiedere l'indicazione specifica delle spese e di visionare i documenti - Mancato esercizio di tale diritto - Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
La disposizione del terzo comma dell'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392 che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)