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Sez. L, Sentenza n. 562 del 28/01/1986 (Rv. 444157 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ADESIONE DEL GIUDICE ALL'OPINIONE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - DEDUZIONE DI SPECIFICHE CENSURE - OBBLIGO RELATIVO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - FUNZIONE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444157-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ADESIONE DEL GIUDICE ALL'OPINIONE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - DEDUZIONE DI SPECIFICHE CENSURE - OBBLIGO RELATIVO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - FUNZIONE - PORTATA.*

Il giudice del merito può aderire all'opinione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, anche quando essa abbia formato oggetto di specifiche censure, ma, in tal caso, deve prendere in considerazione le censure stesse ed enunciare le ragioni per cui ritenga di disattenderle, al fine di consentire il controllo circa l'adeguatezza e la congruità della motivazione, specie quando, in materia di pensione d'Invalidità, dette censure si accompagnino a produzioni documentali - possibili per la prima volta anche in grado d'appello non ostandovi il divieto sancito dall'art. 437 cod. proc. civ. - volte a dimostrare aggravamenti dello stato morboso originariamente lamentato o l'insorgenza di nuove malattie (e cioè circostanze delle quali l'art. 149 disp. Att. Impone la valutazione) oppure i risultati di un'indagine diversamente condotta sul piano tecnico, sia pure con riferimento ad una malattia già presa in considerazione dal consulente d'ufficio, purché tali risultati siano idonei ad influenzare il giudizio d'Invalidità e non siano stati disattesi, neanche implicitamente, dalla consulenza d'ufficio alla quale il giudice del merito abbia aderito. (V 5500/83, mass n 430436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)