Sez. L, Sentenza n. 3542 del 09/04/1987 (Rv. 452522 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALL'OPINIONE DEL CONSULENTE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO ANCHE IN SEDE DI RINVIO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALL'OPINIONE DEL CONSULENTE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO ANCHE IN SEDE DI RINVIO - LIMITI.*
Il giudice di merito, anche in Sede di rinvio, può aderire alla opinione del consulente tecnico di ufficio, fermo comunque l'Obbligo, ove questa abbia formato oggetto di specifiche censure, di prendere in considerazione le censure stesse e di enunciare le ragioni per cui ritenga di disattenderle, al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità circa l'adeguatezza e la congruità della motivazione. (V 562/86, mass n 444157; (V 5500/83, mass n 430436; (V 725/83, mass n 425469; (V 5121/81, mass n 415909; (V 4050/80, mass n 407964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)