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Sez. 1, Sentenza n. 14005 del 10/06/2010 (Rv. 613522 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO | Levata illegittima - Dichiarazione di illegittimità del protesto e cancellazione del protestato dall'elenco - Giudizio relativo - Legittimati passivi - Soggetto astrattamente responsabile della illegittima levata - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Fattispecie relativa ad assegno bancario con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente.
Stato
decisa il 2010-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613522-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO

Allorché l'istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, presentata alla Camera di commercio, si fondi sull'illegittimità della levata del protesto a nome del ricorrente - ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235 - è parte necessaria del giudizio, intrapreso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, il soggetto al quale detta illegittimità potrebbe essere astrattamente addebitata, e quindi, nel caso di assegno bancario emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, il pubblico ufficiale che abbia levato il protesto, con la conseguente nullità del giudizio stesso ove egli non vi abbia partecipato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 12/02/1955 num. 77 art. 3 CORTE COST., Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/11/1995 num. 480, Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/09/1995 num. 381 art. 3 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)