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Sez. 3, Sentenza n. 16617 del 16/07/2010 (Rv. 614503 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO | Assegno con firma di traenza all'evidenza diversa da quella del correntista - Oneri della banca nell'elevazione del protesto per rifiuto di pagamento - Indicazione al pubblico ufficiale incaricato della non corrispondenza tra correntista e traente - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Pubblicazione illegittima del nome del correntista sul bollettino dei protesti - Responsabilità risarcitoria della banca - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614503-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO

In tema di protesto di assegno bancario, ove, all'esito di esame esterno della firma di traenza, risulti evidente che questa non corrisponde allo "specimen" depositato presso la banca trattaria, quest'ultima, in osservanza delle prescrizioni di legge ed in forza dei principi di buona fede e correttezza in esecuzione dei suoi obblighi contrattuali verso il correntista, deve adottare le opportune cautele per evitare di arrecare a quest'ultimo un pregiudizio ingiusto, e, conseguentemente non può limitarsi a dichiarare al pubblico ufficiale (nella specie, notaio) incaricato del protesto che rifiuta il pagamento dell'assegno (in quanto, come nella specie, denunciato come rubato), ma ha l'obbligo di precisare chiaramente che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello che figura come traente e che tra questi ed il correntista non sussiste alcun rapporto negoziale o legale, opponibile ad essa banca, che legittimi il traente ad obbligarsi in nome e per conto del correntista. Ne consegue che, nel caso in cui la banca adotti un diverso comportamento, tale da determinare il fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti, essa dovrà rispondere, anche contrattualmente, di tutti i danni che derivano al correntista medesimo, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la circostanza della collocazione del nome in apposita categoria nell'ambito di detto bollettino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 6, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 15, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 63, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)