Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 14/11/1996 (Rv. 500547 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Responsabilità del vettore in qualità di committente per il fatto illecito del commesso ex art. 2049 cod. civ. - Carattere illimitato - Limitazione della responsabilità risarcitoria ex art 1 legge n. 450 del 1985 - Presupposti.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
Soltanto se l'autotrasportatore è responsabile a titolo contrattuale "ex recepto" per la perdita o avaria della merce, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., può invocare i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1 della legge 22 agosto 1985 n. 450 (sostituito dall'art. 7 della legge 27 maggio 1993 n. 162) e fissati per contenere il costo del servizio del trasporto; se invece è responsabile in qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per avere i suoi dipendenti addetti alla custodia sottratto la merce da trasportare, non vi è deroga al principio secondo il quale la responsabilità "ex delicto" è illimitata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1696, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Legge 29/03/1993 num. 82 art. 7, Legge 27/05/1993 num. 162 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)