Sez. 3, Sentenza n. 3717 del 18/08/1989 (Rv. 463641 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - DISCIPLINA EX ART. 1 E 2 LEGGE N. 450 DEL 1985 - PORTATA - IRRETROATTIVITÀ.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - DISCIPLINA EX ART. 1 E 2 LEGGE N. 450 DEL 1985 - PORTATA - IRRETROATTIVITÀ.*
La disposizione dettata dall'art. 1-2 - della legge 22 agosto 1985, n. 450 - secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore a l. 12 mila per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato - ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in Sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1696, Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Legge 22/08/1985 num. 450 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)