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Sez. 3, Sentenza n. 3775 del 03/06/1988 (Rv. 459014 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER MANCATA CONSEGNA DELLE COSE TRASPORTATE EX ART. 1693 COD. CIV. - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DI DOMANDA FONDATA SULLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE MEDESIMO NELLA QUALITÀ DI COMMITTENTE IN FATTO ILLECITO DEL COMMESSO EX ART. 2049 COD. CIV. (SOTTRAZIONE DELLA MERCE TRASPORTATA DA PARTE DELL'AUTISTA DIPENDENTE) - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459014-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER MANCATA CONSEGNA DELLE COSE TRASPORTATE EX ART. 1693 COD. CIV. - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DI DOMANDA FONDATA SULLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE MEDESIMO NELLA QUALITÀ DI COMMITTENTE IN FATTO ILLECITO DEL COMMESSO EX ART. 2049 COD. CIV. (SOTTRAZIONE DELLA MERCE TRASPORTATA DA PARTE DELL'AUTISTA DIPENDENTE) - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*

Ove nel giudizio di primo grado sia stata prospettata la responsabilità del vettore esclusivamente ex recepto ai sensi dell'art. 1693 cod. civ. per la mancata consegna delle cose trasportate - con conseguente esonero per il mittente di fornire la prova della colpa del vettore - costituisce domanda nuova, inammissibile in appello per il divieto stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ., quella fondata sulla responsabilità del medesimo vettore nella qualità di committente per fatto illecito del commesso a norma dell'art. 2049 cod. civ. per avere l'autista dipendente del vettore sottratto con il veicolo la merce trasportata, trattandosi di domanda diversa nei suoi presupposti di fatto ed introduttiva di un tema di indagine nuovo. (V 5638/83, mass n 430587; (V 119/79, mass n 396184; (V 835/73, mass n 363125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)