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Sez. U, Sentenza n. 10617 del 03/05/2010 (Rv. 612921 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione in sede distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. - Applicabilità della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612921-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., avuto riguardo alla sostanziale identità, strutturale e funzionale, dell'incidente cognitivo in sede distributiva con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. - espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 - ed alla comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori, nonché all'inoperatività della sospensione in tema di reclamo avverso i decreti di riparto in materia fallimentare, ed alla coerenza dell'interpretazione indicata con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)