Sez. 3, Sentenza n. 1331 del 24/01/2006 (Rv. 587167 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Cause in materia di esecuzione - Nozione - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica ai giudizi in materia di opposizione all'esecuzione forzata, nozione da intendere nel senso più ampio, come categoria nella quale sono ricomprese anche le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)