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Sez. 1, Sentenza n. 2329 del 02/02/2006 (Rv. 588395 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Reclamo avverso provvedimenti in materia di liquidazione dell'attivo - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Reclamo avverso decreto di esecutività del piano di riparto - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588395-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, considerata la funzione di tale reclamo sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 cod. proc. civ.), per le quali la legge (art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, che richiama l'art. 92 ord. giudiz.) pone un'eccezione alla regola della sospensione; viceversa la sospensione si applica ai procedimenti di reclamo avverso il decreto del giudice delegato con cui è reso esecutivo il progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare, non avendo tale reclamo funzione sostitutiva delle predette opposizioni, atteso che le controversie che sorgono, nell'esecuzione individuale, in ordine al riparto della somma ricavata dalla vendita, non danno luogo ad opposizione agli atti esecutivi (né, ovviamente, ad opposizione all'esecuzione), bensì alla specifica procedura di cui all'art. 512 - cui rinviano anche gli artt. 542 e 598 - cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 542, Cod. Proc. Civ. art. 598, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)