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Sez. L, Sentenza n. 1423 del 07/03/1979 (Rv. 397741 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - REQUISITI - INCOMPATIBILITA FRA DISPOSIZIONI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397741-01

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - REQUISITI - INCOMPATIBILITA FRA DISPOSIZIONI - NOZIONE.*

Agli effetti dell'art 15 delle preleggi, l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilita fra le nuove Disposizioni e le precedenti o quando la nuova legge disciplina la materia gia regolata da quella anteriore. E incompatibilita si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicche dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. (Conf 2979/73, mass n 366651; (Conf 1977/68, mass n 333995; (Conf 2246/66, mass n 324383).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)