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Sez. 3, Sentenza n. 8544 del 20/11/1987 (Rv. 456068 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI EROGATE AL DANNEGGIATO DALL'ENTE GESTORE DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE - AZIONE DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEI TERZI RESPONSABILI - AMMISSIBILITÀ - NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE DEL RESPONSABILE DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - OPERATIVITÀ - LIMITI COSTITUITI DALL'AMMONTARE DEL MASSIMALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456068-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI EROGATE AL DANNEGGIATO DALL'ENTE GESTORE DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE - AZIONE DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEI TERZI RESPONSABILI - AMMISSIBILITÀ - NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE DEL RESPONSABILE DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - OPERATIVITÀ - LIMITI COSTITUITI DALL'AMMONTARE DEL MASSIMALE - RILEVANZA.*

Al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, l'ente gestore dell'Assicurazione sociale può agire, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito - per tali intendendo non genericamente i terzi obbligati, ma esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato debbano rispondere -, con esclusione dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Ovvero a quel fine il detto ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli (ma non di quest'ultimo), ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della legge n. 990 del 1969, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'Assicurazione della responsabilità civile, atteso che tra le due normative non sussiste alcuna relazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, trattandosi di azioni che attribuiscono il diritto di surrogazione nei confronti di soggetti obbligati diversi. (V 352/83, mass n 425152; (V 1423/79, mass n 397741; (V 4710/76, mass n 383456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)