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Sez. 5, Sentenza n. 16036 del 29/07/2015 (Rv. 636335 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Contraddittorio endoprocedimentale - Violazione - Invalidità del provvedimento conclusivo - Valutazione in concreto - Possibilità di un risultato diverso - Necessità.
Stato
decisa il 2015-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636335-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In materia di garanzie del contribuente, la violazione del diritto di difesa, ed in particolare del diritto di essere sentiti, determina l'invalidità del provvedimento conclusivo solo se in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, come si desume dalle sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13 e del 22 ottobre 2013 in C-276/12. (Principio applicato in relazione ad un accertamento induttivo originato dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di cui è stata confermata la legittimità, nonostante l'omessa attivazione del contradditorio preventivo, non avendo il ricorrente neppure prospettato un risultato diverso).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)