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Sez. 5, Sentenza n. 18450 del 21/09/2016 (Rv. 641058 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero di credito d'imposta - Violazione del contraddittorio preventivo - Conseguenze - Nullità - Condizioni - Cd. "prova di non resistenza" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641058-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di diritti e garanzie del contribuente, l'omissione della prescritta comunicazione dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali determina l'invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità dell'avviso di recupero, nonostante l'omessa attivazione del contradditorio preventivo, in ragione dell'ineludibile emissione dell'atto di revoca, anche a seguito di preventiva informativa).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4, DM Finanze 03/08/1998 art. 8, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)