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Sez. 5, Sentenza n. 19313 del 28/01/2013 Ud. (dep. 06/05/2013) Rv. 255635 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Acquisizione al fascicolo dibattimentale - Prova dell'inquinamento probatorio - Oggettiva falsità della testimonianza - Conseguente necessaria inapplicabilità dell'art. 500 comma quarto cod.proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255635-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

La ritenuta oggettiva falsità della testimonianza da parte del giudice del dibattimento non esclude di per sè l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 500, comma quarto cod. proc. pen., dovendosi comunque valutare la sussistenza in concreto di un inquinamento probatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)