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Sez. 3, Sentenza n. 48140 del 08/10/2009 Ud. (dep. 17/12/2009) Rv. 245414 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | "Inquinamento probatorio" - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245414-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

La prova dell'"inquinamento probatorio", quale condizione per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, non va valutata con riferimento ai soli fatti verificatisi in corso di dibattimento, ma sulla base dei complessivi elementi di fatto presenti in atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'acquisizione fondata, tra gli altri elementi, sui timori di ritorsione espressi dalle testimoni in sede di denuncia e sulle minacce telefoniche successivamente ricevute da una di esse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)