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Sez. 6 - , Sentenza n. 23241 del 11/02/2021 Ud. (dep. 14/06/2021) Rv. 281522 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Utilizzo delle dichiarazioni del teste sottoposto a indebito condizionamento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281522-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma della sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva fatto uso delle dichiarazioni rese in indagini da un teste in relazione a fatti estorsivi maturati in un contesto di camorra, il quale, in dibattimento, aveva integralmente modificato la propria pregressa ricostruzione fattuale, senza che si fossero accertati specifici e concreti elementi di coartazione della volontà di quest'ultimo ed essendosi ritenuta apoditticamente l'esistenza di pressioni "originate dal contesto delinquenziale locale").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)