Sez. L, Sentenza n. 14721 del 02/08/2004 (Rv. 575173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori da porre in CIG - Criteri - Accordo collettivo recante, tra l'altro, i criteri di scelta - Raggiungimento dello scopo - Necessità della comunicazione ex art. 1, settimo comma, della legge n. 223 del 1991- Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, l'art. 1 della legge n. 223 del 1991 prescrive comunicazioni alle pubbliche amministrazioni (comma 7) specie tra le imprese che non ritengano di adottare meccanismi di rotazione tra lavoratori e i motivi della non adozione debbono essere espressi dall'imprenditore al fine di raggiungere - ove essi non siano condivisi dal comitato Interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) -, un accordo tra le parti sociali. Tale esigenza informativa può ritenersi soddisfatta laddove, come nella specie, la vicenda del collocamento in cassa integrazione e della successiva messa in mobilità dei lavoratori sia stata scandita da accordi collettivi che abbiano sancito il criterio da adottare, atteso che con la conclusione di validi accordi collettivi la procedura ha raggiunto il suo scopo.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)