Sez. 1, Sentenza n. 29 del 14/01/1970 Ud. (dep. 25/07/1970) Rv. 114998 - 01
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE -CONCORSO NECESSARIO - CONCORRENTE NON ESPRESSAMENTE DICHIARATO PUNIBILE -ESENZIONE DA PENA - CONDIZIONI -FATTISPECIE IN TEMA DI COLLUSIONE IN CONTRABBANDO.*
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE -CONCORSO NECESSARIO - CONCORRENTE NON ESPRESSAMENTE DICHIARATO PUNIBILE -ESENZIONE DA PENA - CONDIZIONI -FATTISPECIE IN TEMA DI COLLUSIONE IN CONTRABBANDO.*
Il criterio secondo il quale, quando la sottoposizione a pena del soggetto la cui condotta e richiesta per l'esistenza del reato non risulta dalla norma incriminatrice, tale soggetto resta impunito in base al principio nullum crimen sine lege non puo applicarsi in modo assoluto e invece necessario stabilire, caso per caso, in base alla voluntas legis, se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne risponde. In particolare, occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario, non indicato nella norma, corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell'ordinamento giuridico. L'extraneus il quale collude con la guardia di finanza deve ritenersi punibile perche anch'egli, con la sua Azione cosciente e volontaria, indubbiamente concorre alla realizzazione dell'evento dannoso voluto dal militare ed avendo violato lo stesso bene giuridico protetto, sarebbe contrario ad un principio di giustizia che egli andasse esente da pena.*
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)