Sez. 3, Sentenza n. 3093 del 04/03/1986 Ud. (dep. 24/04/1986) Rv. 172515 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE CON IL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - PUNIBILITÀ DELL'ESTRANEO A TITOLO DI CONCORSO - RATIO.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COLLUSIONE CON IL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - PUNIBILITÀ DELL'ESTRANEO A TITOLO DI CONCORSO - RATIO.*
L'estraneo il quale collude con il militare della guardia di finanza al fine di contrabbando deve ritenersi punibile perché anch'egli, con la sua Azione cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Infatti, non può applicarsi in modo assoluto il criterio secondo il quale, quando la sottoposizione a pena del soggetto la cui condotta è richiesta per l'esistenza del reato non risulta dalla norma incriminatrice, tale soggetto resta impunito, ma è invece necessario stabilire, caso per caso, in base alla volontà della legge, se debba applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne risponde, sicché occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario, non indicato nella norma, corrisponda allo scopo della norma stessa ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. (Conf mass n 125211; (Conf mass n 114998; (Conf mass n 114698).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)