Sez. L, Sentenza n. 17505 del 26/06/2008 (Rv. 603635 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Pensione di anzianità dei professionisti - Potere degli enti previdenziali privatizzati di incidere sulla disciplina sostanziale della prestazione - Esclusione - Conseguenze - Delibera della Cassa Geometri recante l'incompatibilità della pensione di anzianità con attività lavorativa autonoma anche occasionale - Efficacia retroattiva - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
La pensione di anzianità, che prima del pensionamento costituisce un'aspettativa, con il pensionamento diventa un diritto quesito, sicché gli enti previdenziali privatizzati non hanno, in difetto di specifiche disposizioni, il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di detta prestazione. Ne consegue che la delibera di un ente per la previdenza dei professionisti (nella specie, la Cassa Geometri), che disponga l'incompatibilità della pensione di anzianità con qualsiasi attività lavorativa anche occasionale di lavoro autonomo, non ha efficacia retroattiva sulle pensioni in essere, ed è applicabile solo nei confronti di coloro che accedono alla pensione di anzianità dopo la delibera.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)