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Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 17/12/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 243930 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | - Sospensione per i dibattimenti particolarmente complessi - Operatività anche per il termine di durata massima complessiva.
Stato
decisa il 2008-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243930-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)