Sez. 5, Sentenza n. 4998 del 18/11/1996 Cc. (dep. 03/12/1996) Rv. 206095 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Periodo per la redazione della sentenza - Operatività della sospensione sulla durata massima complessiva.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In materia di custodia cautelare, la sospensione dei termini di cui all'art. 304 lett. c) cod. proc. pen., (pendenza dei termini per la redazione della sentenza), opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche - fermo restando il limite di cui al comma sesto del citato art. 304 cod. proc. pen. - per il termine di durata massima di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)