Sez. 6, Sentenza n. 13907 del 13/03/2012 Cc. (dep. 12/04/2012) Rv. 252584 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Periodo per la redazione della sentenza di appello - Annullamento con rinvio della Cassazione - Operatività della sospensione sulla durata massima complessiva - Configurabilità .
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, del tempo utilizzato per la redazione della sentenza di appello si tiene conto, ai fini del computo della durata massima, anche se la sentenza medesima sia stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)