Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 09/11/1965 Ud. (dep. 05/03/1966) Rv. 100744 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON PASSATA PER IL CONTATORE - FATTISPECIE - FURTO AGGRAVATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON PASSATA PER IL CONTATORE - FATTISPECIE - FURTO AGGRAVATO.*
Deve rispondere di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, e non di truffa, l'utente che, collegando artificiosamente l'impianto interno con la linea esterna, in guisa da impedire la registrazione del contatore, abbia sottratto all'ente erogatore un certo quantitativo di energia elettrica.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)