Sez. 1, Sentenza n. 1102 del 21/04/1989 Cc. (dep. 30/05/1989) Rv. 181450 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIANTE MANOMISSIONE DEL CONTATORE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIANTE MANOMISSIONE DEL CONTATORE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Ricorre il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. Cod. pen. e non già quello di furto aggravato, nel fatto di colui che, manomettendo il contatore dell'energia elettrica, trae in inganno i letturisti dell'ENEL, assicurandosi il profitto della mancata registrazione dell'energia consumata. (V mass n 174535; (V mass n 129139; (V mass n 104749; (Conf mass n 172726; (Conf mass n 102124; (contra mass n 100744).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)