Sez. 1, Sentenza n. 785 del 29/01/1999 (Rv. 522733 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Esecuzione forzata presso il terzo - Assegnazione di credito del debitore, poi fallito, verso il terzo - Opponibilità al successivo fallimento del debitore - Crediti del debitore sorti dopo la dichiarazione di fallimento - Acquisizione all'attivo fallimentare - Conseguenze - Non opponibilità dell'assegnazione al fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata presso terzo, l'assegnazione di un credito spettante, verso il terzo, al debitore, poi fallito, tale assegnazione è opponibile al successivo fallimento, salva la eventuale revocabilità del pagamento a norma dell'art. 67, secondo comma, legge fall.. Essa rimane, invece, priva di effetti nel caso di crediti del debitore verso terzi che sorgano successivamente alla dichiarazione di fallimento, i quali vengono "ex lege" acquisiti all'attivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)